APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
E' uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; è rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni ed ha una durata massima di tre anni.
Gli apprendisti di età inferiore a 18 anni sono tenuti a frequentare corsi di 240 ore all'anno, secondo i criteri attualmente in essere e definiti sulla base della legge 196/97.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
COSA E'
Formazione esterna per apprendisti non in obbligo formativo (apprendistato professionalizzante)
L' apprendistato è un rapporto di lavoro dipendente speciale , è infatti un contratto a causa mista, essendo contemporaneamente presenti sia il lavoro sia la formazione professionale. Esso prevede che al giovane apprendista venga fornita la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato.
A CHI E' RIVOLTA
A tutti gli apprendisti dai 18 ai 29 anni
LA DISCIPLINA PER L' APPRENDISTATO
Ad oggi dopo la L.196/97, la legge di riferimento è il D.Lgs 276/2003, nota come Legge Biagi .
Il D.Lgs 276/03 rafforza l'obbligo, già previsto dalla precedente normativa, per il datore di lavoro di curare la formazione necessaria dell'apprendista per diventare un lavoratore qualificato: questa dovrà svolgersi non solo sul luogo di lavoro (formazione interna), ma anche tramite la frequenza di 120/80 ore all'anno di formazione esterna all'azienda, da erogare in aula per il primo anno.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il contatto deve essere stipulato in forma scritta; al suo interno devono essere indicati la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale da conseguire al termine del rapporto e il piano formativo individuale, pena la nullità dello stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere una durata minima di 2 anni e massima di 6 anni.
I periodi di apprendistato svolti in aziende diverse sono sommabili, purché siano inerenti alle stesse attività e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.
LA FORMAZIONE ESTERNA PER L' APPRENDISTATO
La formazione esterna ha una durata d' aula di 120 ore annue per gli apprendisti non diplomati e di 80 per i diplomati e laureati.
Viene erogata dalle agenzie formative accreditate dalla Regione presenti nel territorio della provincia in cui ha sede l'azienda ed è finanziata dall'Amministrazione Provinciale competente, tramite un buono formativo individuale (voucher).
Tale formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro dell'apprendista ed è obbligatoria e gratuita sia per l'apprendista che per l'azienda.
La nuova normativa prevede formazione esterna per tutti gli anni della durata del contratto di apprendistato, il primo anno erogata attraverso un corso con frequenza d' aula; per gli anni successivi è prevista una formazione erogata attraverso diverse metodologie, ad esempio FAD (formazione a distanza).
A conclusione del percorso formativo esterno l'apprendista riceve un attestato che certifica le competenze acquisite. Inoltre potrà usufruire del credito formativo corrispondente alla formazione esterna all'azienda nel caso in cui si decida di rientrare a scuola o di frequentare altri corsi.